Chi deve versare l’IMU
- i proprietari di fabbricati (le abitazioni principali sono esenti, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- proprietari di aree fabbricabili;
- proprietari di terreni;
- chi sull’immobile gode del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- chi ha in concessione un’area demaniale;
- i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari sono tenuti al versamento dell’Imu a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata;
- Il genitore assegnatario della casa familiare classificata come immobile di lusso (categoria A/1, A/8, A/9) a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- Il coniuge vedovo superstite che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (categoria A/1, A/8, A/9). Eventuali altri eredi, invece, non sono tenuti al versamento dell'Imu sull'immobile;
- l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (es. portineria);
- i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE che possiedono immobili ubicati sul territorio italiano (per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia è prevista una riduzione pari al 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso).
Ogni proprietario è tenuto al pagamento della propria quota Imu, proporzionata alla percentuale di possesso sull'immobile. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta relativa al mese del trasferimento si attribuisce interamente a carico dell'acquirente.
Base imponibile fabbricati
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili. Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
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MOLTIPLICATORE |
CATEGORIA DI FABBRICATO |
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160 |
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
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140 |
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
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80 |
per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 |
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65 |
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 |
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55 |
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |
Codici tributo per il versamento
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DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO COMUNE |
CODICE TRIBUTO STATO |
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IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
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IMU - imposta municipale propria per terreni |
3914 |
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IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili |
3916 |
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IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati |
3918 |
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IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato |
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3925 |
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IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento comune |
3930 |
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IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita |
3939 |
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